(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale    della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2018). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3,  (Norme  di  riordino
delle funzioni delle province in  materia  di  vigilanza  ambientale,
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e  pesca,  di
protezione civile, di edilizia scolastica, di  istruzione  e  diritto
allo studio, nonche'  di  modifica  di  altre  norme  in  materia  di
autonomie locali e di  soggetti  aggregatori  della  domanda)  e,  in
particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), punto  5)  il  quale  ha
modificato l'art.  3  della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria) inserendo al comma 1 la lettera j  decies),
che affida alla regione  la  gestione  del  «Fondo  di  miglioramento
ambientale e per la copertura rischi» di cui all'art. 10 della  legge
regionale n. 6/2008; 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14,  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per  gli  anni  2016-2018  ai
sensi  della  legge  regionale  10  novembre  2015,  n.  26),  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 108, lettera a)  che  ha  sostituito  la
lettera j-decies) dell'art. 3, comma  1,  della  legge  regionale  n.
6/2008 affidando alla regione la  competenza  per  la  prevenzione  e
indennizzo  dei  danni  arrecati  dalla  fauna   selvatica,   nonche'
concessione dei contributi di cui all'art. 10 della  legge  regionale
n. 6/2008; 
  Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in  particolare,  l'art.  10,
comma 1, lettera f), cosi' come sostituito dall'art.  2,  comma  108,
lettera b) della legge regionale n. 14/2016, ai sensi del quale e  al
fine di ridurre  l'impatto  della  fauna  selvatica  sulle  attivita'
antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica  e  di
conservare  e  valorizzare  il   patrimonio   storico-culturale   del
paesaggio, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, tra l'altro, a
concedere    contributi    per    le    attivita'     di     gestione
faunistico-ambientale delle riserve di  caccia  e  le  iniziative  di
miglioramento ambientale attuate dalle riserve  di  caccia  intese  a
favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento  della  fauna
selvatica; 
  Visto l'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi
del quale  viene  disposto  che  con  uno  o  piu'  regolamenti  sono
disciplinati determinati aspetti applicativi di tale legge  tra  cui,
cosi' come previsto tra le fattispecie di cui alla lettera «a-bis», i
criteri e le modalita' per l'indennizzo dei danni all'agricoltura  ed
ai veicoli e la concessione di contributi per la conservazione  e  la
valorizzazione di bressane e roccoli di cui  all'art.  10,  comma  1,
della legge regionale n. 6/2008; 
  Visto il documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  2017,
approvato dal Consiglio regionale  con  deliberazione  n.  47/2016  e
aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n.  50,  recante,  tra
gli  obiettivi  strategici  e  i  principali  risultati  attesi,   la
predisposizione delle modifiche regolamentari conseguenti alle  nuove
competenze assunte in materia di gestione fa unistico-venatoria; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per
l'indennizzo   dei   danni    arrecati    dalla    fauna    selvatica
all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate  sui
terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e  per  la  concessione  di
contributi per la conservazione e la  valorizzazione  di  bressane  e
roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e)
e 39, comma 1, lettera a-bis) della legge  regionale  n.  06/2008»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000  n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 19 gennaio
2018, n. 58; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per
l'indennizzo   dei   danni    arrecati    dalla    fauna    selvatica
all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate  sui
terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e  per  la  concessione  di
contributi per la conservazione e la  valorizzazione  di  bressane  e
roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e)
e 39, comma 1, lettera a-bis)  della  legge  regionale  06/2008»  nel
testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                            SERRACCHIANI