(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2018). IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), punto 5) il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) inserendo al comma 1 la lettera j decies), che affida alla regione la gestione del «Fondo di miglioramento ambientale e per la copertura rischi» di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2008; Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e, in particolare, l'art. 2, comma 108, lettera a) che ha sostituito la lettera j-decies) dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 affidando alla regione la competenza per la prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonche' concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2008; Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera f), cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera b) della legge regionale n. 14/2016, ai sensi del quale e al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attivita' antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, tra l'altro, a concedere contributi per le attivita' di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica; Visto l'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale viene disposto che con uno o piu' regolamenti sono disciplinati determinati aspetti applicativi di tale legge tra cui, cosi' come previsto tra le fattispecie di cui alla lettera «a-bis», i criteri e le modalita' per l'indennizzo dei danni all'agricoltura ed ai veicoli e la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008; Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione fa unistico-venatoria; Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale n. 06/2008» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 19 gennaio 2018, n. 58; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale 06/2008» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. SERRACCHIANI